Art. 6

Art. 6

In vigore dal 13 feb 1989
(1) Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione. (2) Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio che inizia il 1o gennaio 1993 o nel corso del 1993. (3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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