Art. 5 · Compito del comitato di contatto

Art. 5

Compito del comitato di contatto

In vigore dal 13 feb 1989
Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE, nella composizione appropriata, ha altresì il compito: a) di agevolare, senza pregiudizio degli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante una concertazione regolare, in particolare sui problemi concreti dell'applicazione della stessa, quali la valutazione dell'equivalenza dei documenti, e di agevolare le decisioni relative alla comparabilità e all'equivalenza delle forme giuridiche indicate all', paragrafo 1; b) di consigliare, se necessario, la Commissione in merito ai complementi o alle modifiche da apportare alla presente direttiva. Disposizioni finali
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