Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 feb 1989
Disposizioni relative alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro 1. Gli Stati membri prevedono che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro pubblichino, conformemente all'articolo 44 della direttiva 86/635/CEE, i documenti del proprio ente creditizio o del proprio istituto finanziario previsti nel suddetto articolo (conti annuali, conti consolidati, rapporto di gestione, rapporto di gestione consolidato, relazioni stabilite dalla persona incaricata del controllo dei conti annuali e dei conti consolidati). 2. Questi documenti devono essere redatti e controllati secondo le modalità previste, conformemente alla direttiva 86/635/CEE, dalla legislazione dello Stato membro in cui l'ente creditizio o l'istituto finanziario ha la propria sede sociale. 3. Le succursali non possono essere tenute a pubblicare conti annuali concernenti la propria attività. 4. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino le informazioni supplementari seguenti: - i proventi e gli oneri della succursale menzionati nelle voci 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 15 dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE o delle A4, A9, da B1 a B4 e B7 dell'articolo 28 della medesima direttiva; - il numero di persone impiegato in media dalla succursale; - il totale dei crediti e dei debiti imputabili alla succursale, ripartiti tra quelli sugli enti creditizi a quelli sui clienti, nonché l'importo complessivo di tali crediti e debiti espressi nella moneta dello Stato membro in cui è stabilita la succursale; - il totale dell'attivo e degli importi corrispondenti alle voci dell'attivo 2, 3, 4, 5 e 6, alle voci del passivo 1, 2 e 3 ed alle voci fuori bilancio 1 e 2 secondo la definizione che figura all' ed agli articoli analoghi direttiva 86/635/CEE nonché, per le voci dell'attivo 2, 5 e 6, la ripartizione dei titoli secondo che siano o non siano considerati « immobilizzazioni finanziarie » ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 86/635/CEE. Se sono richieste queste informazioni, la loro esattezza e corrispondenza ai conti annuali devono essere verificate da una o più persone abilitate al controllo dei conti annuali in virtù della legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
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