Art. 9

Art. 9

In vigore dal 21 dic 1988
1. Entro il termine previsto all' gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. 2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale gruppo ha per compito: - di facilitare l'attuazione della presente direttiva; - di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri. Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema in vigore. 3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nell'ambito della risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976 (1) e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.
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