Art. 8

Art. 8

In vigore dal 21 dic 1988
1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione. 2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
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