Art. 5
In vigore dal 21 dic 1988
Fatti salvi gli , qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di provenienza. Articolo 6
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.
Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.
4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente.
Storico versioni
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