Art. 12

Art. 12

In vigore dal 21 dic 1988
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (2). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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