Art. 11

Art. 11

In vigore dal 21 dic 1988
A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall', gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.
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