Art. 10

Art. 10

In vigore dal 21 dic 1988
1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei moviti che rendono necessaria l'emanazione di tale disposizione. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all', paragrafo 2. 2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione. 3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.
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