Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1990, 1991 e 1992 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), dell'ultima domenica di settembre e precisamente: - nel 1990: il 30 settembre, - nel 1991: il 29 settembre, - nel 1992: il 27 settembre. 2. L'Irlanda e il Regno Unito possono tuttavia prendere le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1990, 1991 e 1992 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), della quarta domenica di ottobre e precisamente: - nel 1990: il 28 ottobre, - nel 1991: il 27 ottobre, - nel 1992: il 25 ottobre. 3. Nel caso in cui l'Irlanda e il Regno Unito decidano anteriormente al 1992 di allineare la fine del loro periodo dell'ora legale alle date previste al paragrafo 1, essi ne daranno notifica alla Commissione, che a sua volta ne informerà gli altri Stati membri.
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