Art. 7
In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla composizione, al comportamento nei confronti dei prodotti alimentari o alla etichettatura, vietare o limitare il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti conformi alle norme previste dalla presente direttiva o dalle direttive specifiche.
2. II paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza delle direttive specifiche previste all'.
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