Art. 11

Art. 11

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri prendono le decisioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure devono: - permettere, al più tardi diciotto mesi a decorrere dalla notifica (1) della presente direttiva, il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti conformi alla presente direttiva, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nazionali cui, in mancanza di direttive specifiche, sono soggetti alcuni gruppi di materiali e di oggetti; - vietare, al più tardi ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti non conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in mancanza delle direttive di cui all', si applicano ad alcuni gruppi di materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari.
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