Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1988
1. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione; essi sono qui di seguito denominati «materiali ed oggetti». Non sono soggetti alla presente direttiva i materiali di ricopertura o di rivestimento che, come i materiali di rivestimento delle crosce dei formaggi, dei salumi o della frutta, formano tutt'uno con gli alimenti e possono quindi essere consumati con i medesimi. 2. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Essa non si applica tuttavia agli impianti fissi, pubblici o privati, che servono per la distribuzione dell'acqua. 3. La presente direttiva non concerne le antichità.
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