Art. 8

Art. 8

In vigore dal 21 dic 1988
Gli additivi alimentari destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto a condizione che i loro imballaggi o contenitori rechino le seguenti informazioni, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) la denominazione con cui il prodotto è venduto, che deve essere quella prevista dalle disposizioni comunitarie applicabili al prodotto in questione e il suo numero CEE ovvero, in assenza di tali disposizioni, una descrizione del prodotto che sia sufficientemente precisa da permetterne la distinzione da prodotti con cui potrebbe essere confuso; b) le informazioni richieste all', paragrafo 1, lettere da a) ad f) e lettera h) c) la data di durata minima ai sensi dell' della direttiva 79/112/CEE (7): d) altre eventuali informazioni previste nella direttiva globale di cui all'.
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