Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 dic 1988
1. Qualora, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, emersi dopo l'adozione della presente direttiva o della direttiva globale di cui all', uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che l'utilizzazione di un additivo nei prodotti alimentari, pur essendo conforme alla presente direttiva o ad altri elenchi fissati a norma dell', presenti un rischio per la salute umana, esso può provvisoriamente sospendere ovvero limitare l'applicazione di dette disposizioni sul proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, adducendo i motivi della propria decisione. 2. La Commissione, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, esamina al più presto i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 ed emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 3. Qualora ritenga necessario modificare la presente direttiva o la direttiva globale adottata conformemente all', per risolvere le difficoltà di cui al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute umana, la Commissione avvia la procedura prevista all', per ladozione delle relative modifiche: in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche non siano state adottate.
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