Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 1988
1. Per quanto concerne le categorie di additivi alimentari di cui all'allegato I e di cui sono stati redatti gli elenchi ai sensi dell', paragrafo 3, soltanto quegli additivi alimentari che figurano in tali elenchi possono essere utilizzati per la manifattura e la preparazione dei prodotti alimentari e solo alle condizioni di impiego specificate nell'allegato stesso. 2. L'inserimento degli additivi alimentari in una delle categorie dell'allegato I avverrà conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una particolare classe non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni. 3. Gli additivi alimentari sono inclusi in un elenco esclusivamente sulla base dei criteri generali descritti nell'allegato II.
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