Art. 8

Art. 8

In vigore dal 21 dic 1988
1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. 2. Il benestare tecnico europeo può essere accordato ai: a) prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma; e b) prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute. Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata, la lettera a) non esclude il rilascio del benestare tecnico europeo per prodotti per cui esistono orientamenti per tale benestare. La presente disposizione è applicabile fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri. 3. In casi particolari la Commissione può, in deroga al paragrafo 2 lettera a), previa consultazione del comitato di cui all', autorizzare il rilascio di un benestare tecnico europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma armonizzata o per cui la Commissione ha stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione è valida per un periodo determinato. 4. Il benestare tecnico europeo è in generale rilasciato per un periodo di cinque anni. Questo periodo può essere prorogato.
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