Art. 6
In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l'immissione sul mercato o l'utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché l'utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati,
che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio.
2. Gli Stati membri consentono tuttavia che i prodotti non contemplati dall', paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai capitoli II e III dispongano diversamente. La Commissione ed il comitato di cui all' seguono e rivedono periodicamente l'evoluzione delle specificazioni tecniche europee.
3. Qualora le pertinenti specificazionitecniche europee facciano una distinzione esse stesse o sulla base di documenti interpretativi previsti all', paragrafo 3, tra diverse categorie corrispondenti a diversi livelli di prestazione, gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare anche nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.
CAPITOLO II
Norme armonizzate
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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