Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 dic 1988
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i benestare tecnici europei di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), oppure i mandati di cui al capitolo II non soddisfino le disposizioni degli , lo Stato membro o la Commissione adiscono il comitato di cui all' ed espongono i propri motivi. II comitato esprime un parere con urgenza. Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE se si tratta di norme armonizzate, la Commissione indica agli Stati membri se le norme o i benestare in questione debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 3. 2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui all', paragrafo 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica in questione debba beneficiare o no della presunzione di conformità e, in tal caso, pubblica un estratto in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora la Commissione o uno Stato membro ritenga che una specificazione tecnica non soddisfi più i requisiti necessari per la presunzione di conformitá alle disposizioni degli , la Commissione consulta il comitato di cui all'. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica nazionale in questione debba continuare o no a beneficiare della presunzione di conformità e, in caso contrario, se debba essere ritirato il relativo estratto di cui all', paragrafo 3.
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