Art. 24

Art. 24

In vigore dal 21 dic 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addi` 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. C 93 del 6. 4. 1987, pag. 1. (2) GU n.C 305 del 16. 11. 1987, pag. 74 e GU n. C 326 del 19. 12. 1988. (3) GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 29. (4) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8 (6) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 27 dicembre 1988. ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI I prodotti devono essere idonei alla realizzazione di opere pronte all'uso, nell'integralità e nelle relative parti, tenendo conto deli'aspetto economico, e a tal fine devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali, laddove siano stabiliti. Detti requisiti devono, fatta salva la normale manutenzione, essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato. I requisiti come norma presuppongono azioni prevedibili. 1. Resistenza meccanica e stabilitò L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e I'utilizzazione non provochino: a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte; b) deformazioni di importanza inammissibile; c) danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati aila causa che li ha provocati. 2. Sicurezza in caso di incendio L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio: - la capacità portante del'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; - la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; - la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; - gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti; - sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. 3. Igiene, salute e ambiente L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: - sviluppo di gas tossici; - presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi; - inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo; - difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi; - formazione di umidità su parti o pareti dell'opera. 4. Sicurezza nell'impiego L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni. 5. Protezione contro il rumore L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti. ALLEGATO II PROCEDURA PER IL BENESTARE TECNICO EUROPEO 1. La domanda per il rilascio di un benestare può essere presentata da un fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunità presso uno solo degli organismi competenti per il benestare. 2. Gli organismi competenti per il benestare designati dagli Stati membri sono riuniti in una organizzazione. Quest'ultima nell'esercizio dei propri compiti è tenuta ad uno stretto coordinamento con la Commissione che consulta il comitato di cui all' sui problemi importanti. Lo Stato membro che abbia designato più di un organismo competente per il benestare deve assicurare il coordinamento dei diversi organismi e designa tra di essi il portavoce in seno all'organizzazione. 3. Le norme procedurali comuni per la presentazione della domanda, l'elaborazione e il rilascio del benestare sono elaborate dall'organizzazione formata dei diversi organismi competenti per il benestare. Le norme procedurali comuni sono adottate conformemente all' dalla Commissione in base al parere del comitato. 4. Gli organismi competenti per il benestare si prestano l'un l'altro, nell'ambito dell'organizzazione in cui sono riuniti, tutto l'appoggio necessario. Alla stessa organizzazione spetta anche il coordinamento relativo ai problemi specifici attinenti ai benestare tecnici. Eventualmente l'organizzazione istituisce a questo scopo dei sottogruppi. 5. I benestare tecnici europei vengono pubblicati da gli organismi competenti peril benestare, i quali ne mettono a conoscenza tutti gli altri organismi. A richiesta di un organismo competente per il benestare riconosciuto, gli viene comunicata per conoscenza la documentazione completa di un benestare rilasciato. 6. I costi relativi alla procedura del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente secondo la normativa nazionale. ALLEGA TO III ATTESTATO DI CONFORMITÀ CON LE SPECIFICAZIONI TECNICHE 1. METODI DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ Nella determinazione delle procedure per il rilascio dell'attestato di conformità di un prodotto con le specificazioni tecniche in applicazione dell', devono essere applicati i seguenti metodi di controllo della conformità. I requisiti previsti per il prodotto o il gruppo di prodotti di cui trattasi determinano la scelta e la combinazione dei metodi per un determinato sistema, secondo i criteri di cui all', paragrafi 3 e 4: a) prove del tipo iniziale del prodono effettuate dal fabbricante o da un organismo riconosciuto; b) prove di campioni prelevati nella fabbrica secondo un determinato piano di prova prescritto dai fabbricante o da un organismo riconosciuto; c) prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica, sul mercato o su un cantiere da parte del fabbricante o di un organismo riconosciuto; d) prova di campioni prelevati su un lotto già fornito o da fornire, effettuata da fabbricante o da un organismo riconosciuto; e) controllo della produzione nella fabbrica; f) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione nella stessa da parte di un organismo riconosciuto; g) sorveglianza, valutazione e stima permanenti del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto. Nellambito della presente direttiva per «controllo di produzione nella fabbrica» si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente. 2. SISTEMI DELL'ATTESTATO DI CONFORMIIÀ Sono applicati di preferenza i seguenti sistemi di attestati di conformità: i) Certificato di conformità del prodotto da parte di un organismo di certificazione riconosciuto in base a: a) (Compiti del fabbricante) 1. controllo di produzione nella fabbrica; 2. prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano di prova; b) (Compiti dell'organismo riconosciuto) 3. prove iniziali del prodotto; 4. ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione; 5. sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica; 6. eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato, o sul cantiere; ii) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto in base a: Possibilità 1: a) (Compiti del fabricante) 1. prove del tipo iniziale del prodotto; 2. controllo della produzione nella fabbrica; 3. eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico piano di prnva; b) (Compiti dell'organismo riconosciuto) 4. Certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a: - ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione; nella fabbrica. - eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabrica. Possibilità 2: 1. prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto; 2. controllo di produzione nella fabbrica. Possibilità 3: 1. prove del tipo iniziale da parte del fabbricante; 2. controllo di produzione nella fabbrica. 3. ORGANISMI INTERESSATI DALL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ Per quanto concerne il ruolo degli organismi interessati dall'attestato di conformità, si distinguono: i) l'organismo di certificazione, che è un organismo imparziale governativo o no, che possiede la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate; ii) l'organismo dispezione, che è un organismo imparziale avente a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante,selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici; iii) il laboratorio di prove, che è un laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti. Nei casi i) e ii) (possibilità 1 ) del paragrafo 2, le tre funzioni 3 i), 3 ii) e 3 iii) possono essere svolte da un solo organismo o da organismi distinti nel qual caso lorganismo di ispezione e/o il laboratorio di prova interessati dall'attestazione della conformità svolgono la propria funzione per il conto dell'organismo di certificazione. Per i criteri di competenza, d'obiettività e d'integrità degli organismi di certificazione, d'ispezione e dei laboratori di prova, si rimanda all'allegato IV. 4. MARCHIO CE DI CONFORMITÀ, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE E DICHIARAZIONE CEE DI CONFORMITÀ >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> 4.1. Marchio Ce di conformità ll marchio CE di conformità consiste nel simbolo CE sottoindicato: Detto simbolo è accompagnato: - dal nome o dal marchio del produttore e, se del caso: - da indicazioni atte ad identificare le caratteristiche del prodotto, in funzione delle specifiche tecniche, - dalle ultime due cifre deii'anno di fabbricazione, - dal simbolo di identificazione dell'organismo di ispezione interessato, - dal numero del certificato CE di conformità. 4.2. Certificato CE di conformità il certificato CE di conformità contiene in particolare: - il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione, - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, - la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.), - le disposizioni a cui risponde il prodotto, - le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto, - il numero del certificato, - le eventuali condizioni di durata di validità del certificato, - il nome e la qualifica del fabbricante. 4.3. Dichiarazione CE di conformità La dichiarazione CE di conformità contiene in particolare: - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, - ia descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.), - le disposizioni a cui risponde il prodotto, - le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto, - il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto, se del caso, - il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 4.4. Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto deve essere utilizzato. ALLEGATO IV RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI PROVE E DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime: l. disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari; 2. competenza tecnica e integrità professionale del personale; 3. indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione; 4. rispetto del segreto professionale da parte del personale: 5. sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in virtù del diritto nazionale. Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:106:oj#art-24