Art. 20

Art. 20

In vigore dal 21 dic 1988
1. Il comitato di cui all' può, a richiesta del proprio presidente o di uno Stato membro, esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione pratica della presente direttiva. 2. Sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 le disposizioni necessarie in materia di a) definizione delle categorie di requisiti, purché non siano inclusi nei documenti interpretativi, e la definizione della procedura per stabilire la conformità nei mandati per le norme conformemente all', paragrafo 1 ed agli orientamenti per il benestare tecnico di cui all', paragrafo 1; b) conferimento di istruzioni per l'elaborazione dei documenti interpretativi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, e decisione in merito ai documenti interpretativi di cui all., paragrafo 3; e) riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali conformemente all', paragrafo 3. 3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. II comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza stabilita all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione. 4. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. II Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte. CAPITOLO IX Clausola di salvaguardia
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