Art. 19

Art. 19

In vigore dal 21 dic 1988
1. È istituito un comitato permanente per la costruzione. 2. II comitato è composto di rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti. I rappresentanti possono farsi assistere da esperti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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