Art. 1
In vigore dal 21 dic 1988
1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all', paragrafo 1.
2. Ai fini della presente direttiva, per «materiale da costruzione» s'intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.
I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti»; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile sono in appresso denominate «opere».
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