Art. 9
In vigore dal 21 dic 1988
1. Alla luce dell'esperienza la Commissione sottopone al Consiglio, entro due anni a decorrere dalla data menzionata all', paragrafo 1, una proposta contenente appropriate misure tendenti all'abolizione delle barriere ancora esistenti o delle distorsioni al libero movimento delle specialità medicinali, in modo da allineare maggiormente questo settore alle normali condizioni del mercato interno.
2. Il Consiglio decide sulla proposta della Commissione entro un anno dalla sua presentazione.
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