Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri assicurano la conformità con le esigenze della presente direttiva di qualsiasi misura nazionale, di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, presa per controllare i prezzi delle specialità medicinali per uso umano o per restringere la gamma delle specialità medicinali coperte dai regimi nazionali di assicurazione malattia. 2. È applicabile ai fini della presente direttiva la definizione della nozione «specialità medicinale» figurante all' della direttiva 65/65/CEE. 3. Nessun elemento della presente direttiva consente la commercializzazione di una specialità medicinale per cui non è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all' della direttiva 65/65/CEE.
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