Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 dic 1988
1. Le autorità competenti possono dispensare dalla dichiarazione di cui all', paragrafo 1, per l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, secondo la definizione dell', da parte di un operatore su titoli professionista, sempreché questo ultimo effettui tale acquisto o cessione in qualità di operatore su titoli professionista e non utilizzi l'acquisto per ingerirsi nella gestione della società in questione. 2. Le autorità competenti prescrivono che l'operatore su titoli professionista di cui al paragrafo 1 sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o che sia autorizzato o controllato da un'autorità competente di cui all'.
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