Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 dic 1988
1. Quando una persona fisica o un ente giuridico di cui all', paragrafo 1 acquista o cede una partecipazione in una società di cui all', paragrafo 1 e in seguito a tale operazione la percentuale dei diritti di voto detenuti da tale persona o ente raggiunge o oltrepassa la soglia del 10 %, 20 %, 1/3, 50 % e 2/3 o scende al di sotto di tale soglia, tale persona o ente giuridico deve informare la società e contemporaneamente la o le autorità competenti di cui all', entro sette giorni di calendario, della percentuale dei diritti di voto da essa detenuti dopo l'acquisto o la cessione. Gli Stati membri possono non applicare: - le soglie del 20 % e di 1/3 allorché applicano una sola soglia del 25 %; - la soglia di 2/3 allorché applicano una soglia del 75 %. Il termine di sette giorni di calendario inizia a decorrere dal momento in cui la persona o l'ente che detiene la partecipazione importante ha avuto conoscenza dell'acquisto o della cessione o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che l'informazione della società debba avvenire anche in relazione alla percentuale del capitale detenuto da una persona fisica o un ente giuridico. 2. Gli Stati membri, se necessario, fissano nella propria legislazione, ed in base ad essa, le modalità con cui i diritti di voto da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono portati a conoscenza delle persone fisiche o degli enti giuridici di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:627:oj#art-4