Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 dic 1988
1. Gli Stati membri sottopongono alla presente direttiva le persone fisiche e gli enti giuridici di diritto pubblico o privato che acquistano o cedono, direttamente o per interposta persona, una partecipazione conforme ai criteri di cui all', paragrafo 1, che comporti una modifica nella detenzione dei diritti di voto di una società soggetta alla loro legislazione le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una o più borse valori situate o operanti in uno o più Stati membri. 2. Quando l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, di cui al paragrafo 1, vengono effettuati tramite certificati rappresentativi di azioni, la presente direttiva si applica ai portatori di tali certificati e non ai loro emittenti. 3. La presente direttiva non si applica all'acquisto e alla cessione di una partecipazione importante negli organismi di investimento collettivo. 4. Nell'allegato della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/148/CEE (5), il testo dello schema C, punto 5, lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) La società deve informare il pubblico, non appena ne sia a conoscenza, delle modifiche avvenute nella struttura (detentori e frazioni del capitale detenuto) delle partecipazioni importanti al suo capitale rispetto ai dati pubblicati precedentemente al riguardo. In particolare, le società non sottoposte alla direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (*), devono informare il pubblico, entro nove giorni di calendario, ogniqualvolta esse ne siano a conoscenza, dell'acquisto o della cessione da parte di una persona o di un ente di una quota di azioni tale che la partecipazione di quest'ultima divenga superiore o inferiore a una delle soglie fissate dall' della citata direttiva. (*) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62. »
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