Art. 7

Art. 7

In vigore dal 23 nov 1988
1. Gli Stati membri, fatta eccezione della Repubblica portoghese, mettono in vigore entro il 1° gennaio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La Repubblica portoghese mette in vigore dette disposizioni entro il 1° gennaio 1990. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione della presente direttiva.
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