Art. 5 · Operazioni concertate e coordinate

Art. 5

Operazioni concertate e coordinate

In vigore dal 23 nov 1988
1. Gli Stati membri organizzano almeno due volte all'anno operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. 2. Queste operazioni devono, per quanto possibile, essere intraprese contemporaneamente dai servizi di controllo di due o più Stati membri, i quali operano ciascuno sul proprio territorio. Articolo 6 Scambio di informazioni 1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3820/85 e dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 vengono scambiate ogni dodici mesi a decorrere dal sesto mese successivo dalla notifica della presente direttiva (1), nonché su richiesta specifica di uno Stato membro in casi particolari. 2. A tal fine le competenti autorità di ciascuno Stato membro utilizzano il formulario unificato elaborato della Commissione di concerto con gli Stati membri.
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