Art. 4 · Controlli nei locali delle imprese

Art. 4

Controlli nei locali delle imprese

In vigore dal 23 nov 1988
1. I controlli nei locali previsti all', paragrafo 1 devono essere organizzati tenendo conto della passata esperienza in materia per i diversi modi di trasporto. Si effettuano inoltre controlli nei locali delle imprese quando si sono constatate su strada gravi infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. 2. I controlli nei locali delle imprese comportano gli elementi seguenti in aggiunta a quelli previsti per i controlli su strada: - i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo; - la limitazione bisettimanale delle ore di guida; - la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali; - l'uso dei fogli di registrazione e/o l'organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti. 3. Ai fini previsti nel presente articolo, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti pertinenti presentati loro, su loro richiesta, dalle imprese hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.
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