Art. 1 · La direttiva 79/693/CEE è modificata come segue:

Art. 1

La direttiva 79/693/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 18 nov 1988
1) nella versione inglese della direttiva, l'espressione « chestnut puree » che figura: - nel titolo, - nel primo, quarto e quinto considerando, - all', punto 6, - all'allegato I, parte A, punto 6, è sostituita dall'espressione « sweetened chestnut puree »; 2) nella versione spagnola della direttiva, l'espressione « mermelada » che figura: - nel titolo, - nel primo, quarto e quinto considerando, - all', punto 5, - all'allegato I, parte A, punto 5) è sostituita dall'espressione « marmalade »; 3) il testo dell', paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Anteriormente al 1o gennaio 1991 il Consiglio decide, su proposta della Commissione, una regolamentazione relativa alle denominazioni comunitarie applicabili a tali prodotti. »; 4) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente: « d) Quando il tenore residuo di anidride solforosa di un prodotto supera 30 mg/kg, la dicitura "anidride solforosa" deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti in funzione della entità ponderale del residuo nel prodotto finito. »; 5) il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) la menzione "zuccheri totali: . . . grammi per 100 grammi", ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C, con una tolleranza di 3 gradi refrattometrici; »; 6) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 8 bis Le modifiche necessarie per adattare all'evoluzione tecnica gli allegati, eccettuate quelle relative agli additivi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13. »; 7) il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 I criteri d'identità e di purezza dei prodotti e delle sostanze che figurano negli allegati II, parte B e III, parte B, sono stabiliti, per quanto è necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 13. »; 8) l'articolo 12 è soppresso; 9) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 13 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, e in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. »; 10) l'articolo 14 è soppresso; 11) il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente ed il paragrafo 3 è soppresso: « 2. Le deroghe relative agli additivi previste dal paragrafo 1, lettera a) prendono fine al momento in cui le regolamentazioni in materia diventano applicabili a livello della Comunità. »; 12) nell'allegato I, parte A, punto 1, alla fine della definizione è aggiunta la seguente frase: « La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi. »; 13) nell'allegato II, parte A, punto 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente: « - sono assimilati alla frutta, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, i pomodori, le parti commestibili dei fusti di rabarbaro, le carote e le patate dolci, »; 14) nell'allegato II, parte A, punto 1, il testo del quarto trattino è sostituito dal testo seguente: « - il termine "zenzero" designa le radici commestibili di zenzero. »; 15) nell'allegato II, parte A, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Succo di frutta (succo): Il succo di frutta, il succo di frutta concentrato e il succo di frutta disidratato, conformi alla direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (1), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. (1) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40. »; 16) nell'allegato II, parte A, è inserito il punto seguente: « 5 bis. Scorze di agrumi (scorze): Le scorze di agrumi, pulite e con o senza l'endocarpo. »; 17) il testo dell'allegato II, parte B è sostituito dal testo seguente: « B. TRATTAMENTI DELLE MATERIE PRIME AUTORIZZATI 1. a) I prodotti definiti nella parte A, punti 1, 2, 3, 5 e 5 bis, possono, in tutti i casi, subire i trattamenti seguenti: - trattamento mediante il calore o il freddo, - liofilizzazione, - concentrazione, sempreché vi si prestino tecnicamente. b) Quando sono destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte A, punti 2, 4, e 5 possono anche essere addizionati con anidride solforosa (E 220) o con i suoi sali E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227. 2. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo. 3. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'allegato I, parte A, punto 2 possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione. 4. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa o dei suoi sali E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227. 5. a) I succhi di frutta possono subire i trattamenti previsti dalla direttiva 75/726/CEE. b) Essi possono inoltre subire i trattamenti previsti al punto 1, lettera b) allorché sono destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all'allegato I, punti 4 e 5. 6. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia. »; 18) nell'allegato III, parte A, punto 1, il testo del terzo trattino della tabella è sostituito dal testo seguente: 1.2 // // // « - Succhi di frutta rossi // Nei prodotti definiti all'allegato I, parte A, punti 1 e 2, quando sono ottenuti da una o più delle seguenti specie di frutta: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne »; // // 19) nell'allegato III, parte B, il testo del primo comma della tabella è sostituito dal testo seguente: 1.2 // // // « - Pectina e pectina amilacea (E 440) // Tutti i prodotti definiti all'allegato I; il tenore di pectina e/o pectina amilacea del prodotto finito non deve superare l'1 % ». // //
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:593:oj#art-1