Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 set 1988
Gli Stati membri che si avvalgono della condizione aggiunta dall', punto 2, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate a tal fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:506:oj#art-2