Art. 1 · La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue :

Art. 1

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue :

In vigore dal 26 lug 1988
1)il testo attuale dell'articolo 7 diventa paragrafo 1 di questo articolo ed è aggiunto il paragrafo seguente : " 2. Per quanto riguarda i veicoli di cui al punto 5 dell'allegato I, sino al 1o gennaio 1993 si applica il paragrafo 1. Tuttavia, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di controllo tecnico per questa categoria di veicoli, il paragrafo 1 si applica fino al 1o gennaio 1995 " ; 2)all'allegato I è aggiunto il punto seguente : " 5.Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole " " 4anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni " ; 3.l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:449:oj#art-1