Art. 2 · 1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

Art. 2

1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

In vigore dal 30 giu 1988
a) - negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale, - vietare la prima messa in circolazione dei trattori se il sedile del conducente di tale tipo di trattore o di tali trattori risponde alle prescrizioni della presente direttiva. b) - negare per un tipo di sedile del conducente l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale se tali sedili rispondono alle prescrizioni della presente direttiva, - vietare l'immissione sul mercato di sedili per conducente qualora questi ultimi abbiano il marchio di omologazione CEE rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva. 2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri: a) - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui sedile del conducente non risponda alle prescrizioni della presente direttiva, - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui sedile del conducente non risponda alle prescrizioni della presente direttiva. b) - non possono più rilasciare l'omologazione CEE per un tipo di sedile del conducente se lo stesso non risponde alle prescrizioni della presente direttiva; - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di sedile del conducente se lo stesso non risponde alle prescrizioni della presente direttiva.
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