Art. 7
In vigore dal 24 giu 1988
1. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere, nel regime che essi applicano ai trasferimenti relativi ai movimenti di capitali con i paesi terzi, lo stesso grado di liberalizzazione delle operazioni che si verificano con i residenti degli altri Stati membri, fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva.
Il primo comma non pregiudica l'applicazione nei confronti dei paesi terzi delle norme nazionali o del diritto comunitario, e in particolare delle eventuali condizioni di reciprocità, per quanto riguarda le operazioni di stabilimento, prestazione di servizi finanziari e ammissione dei titoli sui mercati dei capitali.
2. Qualora i movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza provenienti o a destinazione dei paesi terzi perturbino gravemente la situazione monetaria o finanziaria interna o esterna degli Stati membri o di parecchi di essi, oppure determinino gravi tensioni nei rapporti di cambio all'interno della Comunità o tra la Comunità e i paesi terzi, gli Stati membri si consultano su ogni misura che potrebbe essere adottata per ovviare alle difficoltà incontrate. La consultazione avviene in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali e del Comitato monetario ad iniziativa della Commissione o di qualsiasi Stato membro.
Storico versioni
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