Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 giu 1988
1. Qualora movimenti di capitali a breve termine di portata eccezionale esercitino forti tensioni sui mercati dei cambi e provochino gravi perturbazioni nella conduzione della politica monetaria e valutaria di uno Stato membro, causando in particolare variazioni importanti della liquidità interna, la Commissione, sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, può autorizzare tale Stato ad adottare, relativamente ai movimenti di capitali elencati nell'allegato II, le misure di salvaguardia delle quali essa definisce le condizioni e le modalità. 2. Lo Stato membro interessato può adottare di propria iniziativa le misure di salvaguardia sopra menzionate, qualora esse si rivelino necessarie in presenza di una situazione d'urgenza. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati di tali misure al più tardi al momento in cui esse entrano in vigore. La Commissione, sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, decide se lo Stato interessato può mantenere oppure deve modificare o sopprimere tali misure. 3. Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 possono essere revocate o modificate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. 4. La durata d'applicazione delle misure di salvaguardia adottate in virtù del presente articolo non può superare sei mesi. 5. Sulla scorta di una relazione della Commissione e sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, il Consiglio esamina prima del 31 dicembre 1992 se le disposizioni del presente articolo siano ancora adeguate, quanto al principio e alle modalità, alle esigenze per cui sono state stabilite.
Storico versioni

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