Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 111 del 28. 4. 1988, pag. 9. (2) Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (4) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 36.
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