Art. 4
In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.
(3) GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.
ALLEGATO
L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è modificato come segue:
- Al punto I.4, prima riga, aggiungere dopo le parole « posizioni del piantone dello sterzo e del volante » le parole « ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata e l'uscita ».
- Al punto I.7:
aggiungere alla prima riga, dopo le parole « punto del tetto » la parola « rigido »,
- aggiungere la nuova frase seguente:
« l'imbottitura può andare verso il basso fino a 1 000 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile ».
- Dopo il punto I.7 aggiungere il nuovo punto I.8 seguente:
« I.8. Il raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino ad un massimo di 150 mm ».
- Al punto III.3 aggiungere dopo le parole « che servono all'aerazione » le parole « se esistono ».
- Al punto III.5, terzo paragrafo, penultima riga: dopo la parola « aprirle » aggiungere le parole « o spostarle ».
- Le figure 1, 2 e 3 sono sostituite dalle figure 1, 2 e 3 seguenti:
Figura 1
(Dimensioni in millimetri) Figura 2
(Dimensioni in millimetri)
Superficie della
cabina a sinistra
Superficie dalla
cabina a destra
Punto di
riferimento
del sedile
Punto di
riferimento
del sedile
Comandi manuali
cfr. punto I.6
Punto di
riferimento
del sedile
Figura 3
(Dimensioni in millimetri)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:414:oj#art-4