Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10. (2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52. (3) GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45. ALLEGATO L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è modificato come segue: - Al punto I.4, prima riga, aggiungere dopo le parole « posizioni del piantone dello sterzo e del volante » le parole « ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata e l'uscita ». - Al punto I.7: aggiungere alla prima riga, dopo le parole « punto del tetto » la parola « rigido », - aggiungere la nuova frase seguente: « l'imbottitura può andare verso il basso fino a 1 000 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile ». - Dopo il punto I.7 aggiungere il nuovo punto I.8 seguente: « I.8. Il raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino ad un massimo di 150 mm ». - Al punto III.3 aggiungere dopo le parole « che servono all'aerazione » le parole « se esistono ». - Al punto III.5, terzo paragrafo, penultima riga: dopo la parola « aprirle » aggiungere le parole « o spostarle ». - Le figure 1, 2 e 3 sono sostituite dalle figure 1, 2 e 3 seguenti: Figura 1 (Dimensioni in millimetri) Figura 2 (Dimensioni in millimetri) Superficie della cabina a sinistra Superficie dalla cabina a destra Punto di riferimento del sedile Punto di riferimento del sedile Comandi manuali cfr. punto I.6 Punto di riferimento del sedile Figura 3 (Dimensioni in millimetri)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:414:oj#art-4