Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10. (2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52. (3) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43. ALLEGATO Il testo dei punti 1.4 e 1.4.1 dell'allegato III della directiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente: « 1.4. Prova di sovraccarico (vedi figure 4 a, 4 b e 4 c dell'alleagto IV). 1.4.1. La prova di sovraccarico deve essere effettuata se lo sforzo diminuisce di più del 3 % durante gli ultimi 5 % della deformazione raggiunta nel caso in cui l'energia necessaria è assorbita dalla struttura (vedi figura 4b) ». Il testo della nota 1.2 in calce alla figura 4 c dell'allegato IV della direttiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente: « Se bF' è < 0,97 F', la prova di sovraccarico va continuata ».
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