Art. 4
In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.
(3) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.
ALLEGATO
Il testo dei punti 1.4 e 1.4.1 dell'allegato III della directiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente:
« 1.4. Prova di sovraccarico (vedi figure 4 a, 4 b e 4 c dell'alleagto IV).
1.4.1. La prova di sovraccarico deve essere effettuata se lo sforzo diminuisce di più del 3 % durante gli ultimi 5 % della deformazione raggiunta nel caso in cui l'energia necessaria è assorbita dalla struttura (vedi figura 4b) ».
Il testo della nota 1.2 in calce alla figura 4 c dell'allegato IV della direttiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente:
« Se bF' è < 0,97 F', la prova di sovraccarico va continuata ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:413:oj#art-4