Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 giu 1988
1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale possono essere messi in commercio soltanto se le loro confezioni o i loro contenitori recano le seguenti indicazioni che devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità; b) la denominazione di vendita: il termine « aroma » oppure una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma. Gli Stati membri possono mantenere per un periodo di tre anni dopo d'adozione delle presente direttiva denominazioni più specifiche per designare aromi costituiti da miscele di preparazioni aromatizzanti e sostanze aromatizzanti. Anteriormente alla scadenza di questo periodo l'eventuale inclusione di queste denominazioni nella presente direttiva viene decisa secondo la procedura prevista all'; c) la menzione « per prodotti alimentari » oppure un riferimento più specifico al prodotto alimentari a cui l'aroma è destinato; d) l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle categorie delle sostanze aromatizzanti e delle preparazioni aromatiche presenti, secondo la classificazione seguente: - sostanze aromatizzanti naturali per le sostanze aromatizzanti definite all', paragrafo 2, lettera b), punto i), - sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali per le sostanze aromatizzanti definite all', paragrafo 2, lettera b), punto ii), - sostanze aromatizzanti artificiali per le sostanze aromatizzanti definite all', paragrafo 2, lettera b), punto iii), - preparazioni aromatiche per le preparazioni definite all', paragrafo 2, lettera c), - aromatizzanti di trasformazione per gli aromi definiti all', paragrafo 2, lettera d), - aromatizzanti di affumicatura per gli aromi definiti all', paragrafo 2, lettera e); e) nel caso di una miscela di aromi con altre sostanze o materie di cui all', punto 1), primo e secondo trattino, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente, nella miscela: - delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, - dei nomi di ciascuna sostanza o materia o, se del caso, il loro numero di identificazione « CEE »; f) l'indicazione del quantitativo massimo di ciascun componente o gruppo di componenti oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare o un' adeguata informazione che consenta all'acquirente di rispettare le disposizioni comunitarie, oppure, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a detto prodotto alimentare; g) un'indicazione che consenta di individuare la partita; h) la quantità nominale espressa in unità di massa o di volume. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), il termine « naturale », o qualsiasi altra espressione che abbia di massima lo stessa significato, può essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contiene esclusivamente le preparazioni aromatiche definite nell', paragrafo 2, lettera c). Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine « naturale » o qualsiasi altra espressione che abbia di massima lo stesso significato può essere usato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni procedimenti fisici o mediante procedimenti enzimatici o microbiologici o procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi di cui trattasi. 2. In deroga al paragrafo 1 le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi alla partita, i quali devono accompagnare o precedere la consegna, a condizione che l'indicazione « destinato alla fabbricazione di prodotti alimentari, non alla vendita al dettaglio » sia apposta visibilmente sull'imballagio o sul contenitore del prodotto in questione. 4. Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti più dettagliati di quelli previsti nel presente articolo per quanto riguarda le modalità secondo cui devono essere indicate le menzioni prescritte. Le menzioni di cui al presente articolo devono essere formulate in un linguaggio facilmente compreso dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette menzioni siano fornite in più lingue.
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