Art. 2
La presente direttiva non si applica:
In vigore dal 22 giu 1988
- alle sostanze e ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione,
- alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato,
- alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà aromatizzanti intrinseche, purché non impiegate come fonti di aromi.
Storico versioni
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