Art. 2 · La presente direttiva non si applica:

Art. 2

La presente direttiva non si applica:

In vigore dal 22 giu 1988
- alle sostanze e ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione, - alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato, - alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà aromatizzanti intrinseche, purché non impiegate come fonti di aromi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:388:oj#art-2