Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 giu 1988
1. L', ultimo comma e l'articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma, della prima direttiva sono sostituiti dal testo seguente. "Tuttavia, non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b) concernenti le condizioni generali e speciali e le tariffe, se si tratta dei rischi di cui all'articolo 5, lettera d)." 2. Agli della prima direttiva, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Il coordinamento attuale non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, in particolare per quanto concerne la necessità di una qualificazione tecnica degli amministratori, come pure l'approvazione degli statuti, delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo. Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative a tali rischi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l'impresa una condizione per l'esercizio delle sue attività. Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi. L'attuale coordinamento non osta neppure a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale ed attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo." Articolo 10 L' della prima direttiva è completato dal paragrafo seguente: "3. Ogni Stato membro adotta idonee disposizioni affinché le autorità preposte al controllo delle imprese di assicurazione dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione stabilite nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione. Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità di controllo: - di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare: - raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa, - procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa; - di prendere nei confronti dell'impresa tutti i provvedimenti appropriati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati; - di assicurare l'applicazione delle misure richieste dalle autorità di controllo, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari. Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità di controllo abbiano la facoltà di ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari." Articolo 11 1. L' della prima direttiva è soppresso. 2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti per i quali lo Stato in questione è quello in cui il rischio è situato ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. 3. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 1 ad un cessionario stabilito nello Stato membro della prestazione di servizi se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. 4. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 1 ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale attestano che il cessionario dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario e se soddisfa, nello Stato membro di prestazione di servizio, alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16. 5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa cedente è stabilita autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizio. 6. Se uno Stato membro autorizza, alle condizioni prescritte dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito in un altro Stato membro che non sia lo Stato membro della prestazione di servizi, esso si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: - le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario; - lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo; - il cessionario soddisfa, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni di cui agli , la legislazione di tale Stato membro prevede la possibilità di un siffatto trasferimento e tale Stato è d'accordo sul trasferimento. 7. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo forma oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di un provvedimento relativo alla pubblicità, alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere che i contraenti assicurati abbiano la facoltà di rescindere il contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento. TITOLO III Disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi Articolo 12 1. Il presente titolo si applica quando un'impresa copre, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio situato, ai sensi dell', lettera d), in un altro Stato membro, che costituisce lo Stato membro della prestazione di servizi ai sensi del presente titolo. 2. Il presente titolo non si applica alle operazioni, alle imprese e agli organismi cui non si applica la prima direttiva, né ai rischi che devono essere coperti dagli organismi di diritto pubblico di cui all' di tale direttiva. Il presente titolo non si applica ai contratti di assicurazione che coprono rischi classificati nei seguenti rami del punto A dell'allegato della prima direttiva: - n. 1: per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, - n. 10: esclusa la responsabilità del vettore, - n. 12: per quanto concerne i motoscafi e le imbarcazioni che lo Stato membro interessato assoggetta, al momento della notifica della presente direttiva, al regime degli autoveicoli terrestri, - n. 13: per quanto concerne la responsabilità civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici, - n. 9 e n. 13: per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i lavori di costruzioni edili. Tali esclusioni formeranno oggetto di esame da parte del Consiglio entro e non oltre il 1g luglio 1998. 3. Fino al coordinamento di cui all', paragrafo 2, lettera c) della prima direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare nel suo territorio l'assicurazione malattia con altri rami, in regime di prestazione di servizi.
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