Art. 35
In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.
Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN
(1) GU n. C 32 del 12. 2. 1976, pag. 2. (2) GU n. C 36 del 13. 2. 1978, pag. 14, GU n. C 167 del 27. 6. 1988 e decisione del 15 giugno 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficale). (3) GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 13.(4) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. (5) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 77.(6) GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 25.(7) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.(8) GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13.(9) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 30 giugno 1988.
ALLEGATO 1 NORME RELATIVE ALLA CONGRUENZA Le seguenti norme stabiliscono la valuta in cui sono esigibili gli impegni dell'assicuratore:
1. Quando le garanzie di un contratto sono espresse in una determinata valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta.
2. Quando le garanzie di un contratto non sono espresse in alcuna valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili nella valuta del paese in cui il rischio è situato. L'assicuratore può tuttavia scegliere la valuta in cui è espresso il premio se tale scelta è giustificabile.
Ciò si verifica se fin dalla sottoscrizione del contratto è probabile il rimborso del sinistro non nella valuta del paese in cui il rischio è situato, ma nella valuta in cui è espresso il premio.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l'assicuratore a considerare che la valuta in cui deve versare la garanzia sia quella che utilizzerà secondo l'esperienza acquisita o, mancando tale esperienza, la valuta del paese in cui detto assicuratore è stabilito:
- per i contratti che coprono i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (solo RC dei produttori),
- e per i contratti che coprono i rischi classificati in altri rami, quando, secondo la natura del rischio, le garanzie devono essere versate in una valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti.
4. Quando un sinistro è dichiarato all'assicuratore e le prestazioni sono pagabili in una determinata valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta, in particolare quella in cui l'indennizzo da pagarsi da parte dell'assicuratore è stato fissato da una sentenza del tribunale o da un accordo tra l'assicuratore e l'assicurato.
5. Quando un sinistro è stimato in una valuta previamente nota all'assicuratore, ma diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli assicuratori possono considerare i loro impegni esigibili in tale valuta.
6. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese a non costituire le riserve tecniche con attivi congrui se dall'applicazione delle modalità precedenti risulta che l'impresa - sede o succursale - dovrebbe disporre, per soddisfare il principio della congruenza, di attivi in una moneta per un importo non superiore al 7 % degli attivi esistenti in altre monete.
Tuttavia:
a) per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, tale importo non può superare:
- 1 milione di ECU durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1992,
- 2 milioni di ECU per il periodo compreso tra il 1g gennaio 1993 e il 31 dicembre 1998;
b) per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, tale importo non può superare 2 milioni di ECU durante un periodo che termina il 31 dicembre 1996.
A decorrere dalla fine dei periodi transitori definiti alle lettere a) e b), per queste monete si applica il regime generale, salvo decisione contraria del Consiglio.
7. Gli Stati membri possono non esigere dalle imprese - sede sociale o succursale - l'applicazione del principio della congruenza quando gli impegni sono esigibili in una moneta diversa da quella di uno Stato membro della Comunità, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se la stessa è soggetta a restrizioni di trasferimento o infine se tale valuta non è adatta, per motivi analoghi, a coprire le riserve tecniche.
8. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese - sede o succursale - a non coprire con attivi congrui un importo pari al 20 % al massimo dei loro impegni in una determinata valuta.
Tuttavia la totalità degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni in tutte le valute considerate insieme.
9. Ciascuno Stato membro può prevedere che se, in virtù delle disposizioni che precedono, a un impegno devono corrispondere attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, tale requisito si considera soddisfatto anche con attivi espressi in ECU fino a concorrenza del 50 %.
ALLEGATO 2A CONTO TECNICO DI GESTIONE 1. Totale dei premi lordi riscossi 2. Onere totale dei danni 3. Spese di provvigione 4. Risultato tecnico lordo
ALLEGATO 2B CONTO TECNICO DI GESTIONE 1. Premi lordi dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso 2. Danno lordo subito nel corso dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso (compresa la riserva per sinistri dopo il termine dell'esercizio) 3. Spese di provvigione 4. Risultato tecnico lordo
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