Art. 32

Art. 32

In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (9) e ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni modificate in conformità del primo comma sono applicate nel termine di ventiquattro mesi dalla notifica della presente direttiva.
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