Art. 30

Art. 30

In vigore dal 22 giu 1988
Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'ECU, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno dell'ottobre precedente per il quale siano disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete della Comunità. L' della direttiva 76/580/CEE (8) si applica soltanto agli della prima direttiva.
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