Art. 26

Art. 26

In vigore dal 22 giu 1988
1. I rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE, sono quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva. 2. Le disposizioni previste dalla presente direttiva per i rischi definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva sono applicabili al coassicuratore delegatario. TITOLO IV Disposizioni transitorie Articolo 27 1. La Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano delle seguenti disposizioni transitorie: iii) fino al 31 dicembre 1992, tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva; iii) dal 1g gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punti i) e ii) della prima direttiva; per i rischi di cui al punto iii) di detto articolo tali Stati membri fissano i limiti da applicare; iii) Spagna - dal 1g gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati all'articolo 5, lettera d), punto iii) della prima direttiva; - dal 1g gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa. Portogallo, Irlanda e Grecia - dal 1g gennaio 1995 al 31 dicembre 1998, si applicano i limiti della prima tappa fissati all'articolo 5, lettera d), punto iii) della prima direttiva; - dal 1g gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa. La deroga accordata a decorrere dal 1g gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri che beneficiano delle disposizioni transitorie. 2. Fino al 31 dicembre 1994, ai rischi situati nei quattro Stati membri di cui al presente articolo non si applica l', paragrafo 1. Per i periodi transitori dal 1g gennaio 1995, i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punto iii) della prima direttiva, situati in questi Stati membri e che potrebbero essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE, sono quelli che eccedono i valori limite di cui al paragrafo 1, punto iii) del presente articolo. TITOLO V Disposizioni finali Articolo 28 La Commissione e le competenti autorità degli Stati membri collaborano strettamente per agevolare il controllo dell'assicurazione diretta all'interno della Comunità. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, segnatamente delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anormale dell'attività di assicurazione a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia del territorio. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.
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