Art. 25

Art. 25

In vigore dal 22 giu 1988
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell', lettera d) e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo "Consorcio de compensación de Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione di perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro. In deroga all', lettera d), primo trattino, e per l'applicazione del presente articolo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, sono un rischio localizzato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione. La legge applicabile al contratto a norma dell' non incide sul regime fiscale applicabile. Fatta salva una successiva armonizzazione ciascuno Stato membro applica alle imprese che forniscono servizi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.
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