Art. 21

Art. 21

In vigore dal 22 giu 1988
1. Quando un'assicurazione è presentata in regime di prestazione di servizi, il contraente assicurato, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato dello Stato membro in cui è stabilita la sede sociale, l'agenzia o la succursale con cui sarà stipulato il contratto. Se al contraente assicurato vengono forniti dei documenti, l'informazione di cui al comma precedente vi deve figurare. Gli obblighi prescritti dai primi due commi non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva. 2. Sul contratto o altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente assicurato, deve essere indicato l'indirizzo dello stabilimento che concede la copertura nonché quello della sede sociale.
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