Art. 2 · Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

In vigore dal 22 giu 1988
a) prima direttiva: la direttiva 73/239/CEE; b) impresa: - per l'applicazione dei titoli I e II: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all' della prima direttiva; - per l'applicazione dei titoli III e V: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della prima direttiva; c) stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di una impresa, tenuto conto dell'; d) Stato membro in cui il rischio è situato; - lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa; - lo Stato membro di immatriculazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo; - lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione; - lo Stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai trattini precedenti; e) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio; f) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro.
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