Art. 2
Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
In vigore dal 22 giu 1988
a) prima direttiva:
la direttiva 73/239/CEE;
b) impresa:
- per l'applicazione dei titoli I e II:
ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all' della prima direttiva;
- per l'applicazione dei titoli III e V:
ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della prima direttiva;
c) stabilimento:
sede sociale, agenzia o succursale di una impresa, tenuto conto dell';
d) Stato membro in cui il rischio è situato;
- lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;
- lo Stato membro di immatriculazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;
- lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione;
- lo Stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai trattini precedenti;
e) Stato membro di stabilimento:
lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;
f) Stato membro di prestazione di servizi:
lo Stato membro in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro.
Storico versioni
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